Descrizione
L'art. 4-bis, comma 2, della legge n.459/01, modificato da ultimo dall'articolo 6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n.165, prevede che l'opzione di voto per corrispondenza degli elettori residenti in Italia, ma temporaneamente all'estero pervenga direttamente al comune d'iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione, per l'immediata comunicazione al Ministero dell'interno.
L'opzione dovrà pervenire al Comune quindi entro il 18 FEBBRAIO 2026, per posta elettronica, anche non certificata, ai seguenti indirizzi:
- e-mail demografico@comune.bordano.ud.it
- PEC (Posta elettronica Certificata) comune.bordano@certgov.fvg.it
oppure potrà pervenire per posta ordinaria o consegnata a mano, anche da parte di persona diversa dall'interessato, al seguente indirizzo:
- Comune di Bordano Piazza Yitzhak Rabin, 1 33010 BORDANO (UD).
Per quanto attiene ai contenuti e alle modalità di inoltro, la dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e corredata di copia di un documento d'identità valido dell'elettore, deve contenere l'indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del citato art. 4-bis, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
La prescrizione di un'espressa dichiarazione da parte degli elettori è riconducibile all'esigenza di avere formale notizia della presenza temporanea all'estero degli interessati in possesso dei prescritti requisiti, nonché di acquisire nel contempo i dati necessari per la successiva formazione dell'elenco degli elettori con l'aggiornato indirizzo postale estero, previa necessaria cancellazione, da parte dei comuni, dei rispettivi nominativi dalle liste sezionali in uso per il corrente referendum (o previa apposita annotazione: ad. es. con la dizione “vota all'estero”).
Con riferimento al requisito della presenza dell'elettore all'estero per un periodo minimo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione, si ritiene che tale espressa dichiarazione resa dall'elettore debba ritenersi valida ai fini dell'esercizio del diritto di voto all'estero anche se l'interessato non si trovi all'estero al momento della domanda stessa, purché il periodo previsto e dichiarato di temporanea residenza comprenda la data stabilita per la votazione.
Quanto sopra, al fine di tutelare il diritto di elettorato attivo, garantendo comunque la corretta organizzazione e la regolarità del procedimento elettorale.
Più sotto è scaricabile l'apposito modello di opzione, che possono utilizzare gli elettori temporaneamente residenti all'estero che intendono ivi esprimere il voto per corrispondenza.
Tale modello - come di consueto in formato PDF editabile con alcuni campi obbligatori – è formulato in modo da poter essere utilizzato da tutti i temporanei all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza, ivi compresi gli elettori di cui ai commi 5 e 6 del citato art.4-bis.
Può presentare opzione di voto per corrispondenza come temporaneo all'estero per motivi di lavoro, studio e cure mediche anche chi risulta residente all'estero nel territorio di altra sede consolare, oppure chi svolge il Servizio civile all'estero.
Si segnala, infine, che per i familiari conviventi dei temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza la Legge non richiede il periodo previsto di tre mesi di temporanea residenza all'estero.
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Ultimo aggiornamento: 28 gennaio 2026, 12:05